Potete trovare una copia elettronica dello STATUTO DELLA SEZIONE (nuova versione 2017) in formato pdf a questo link e nel seguito. La nuova versione dello Statuto (approvata dal CCIC lo scorso 4 Luglio 2017) prevede un aumento del numero di Consiglieri da cinque a sei e un numero massimo di due deleghe presentabili dai soci alle Assemblee dei Soci anziché le precedenti cinque.
STATUTO DEL CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI ACIREALE
TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 – Denominazione e Durata È costituita, con sede legale in Acireale, via Dafnica n.26, l’associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Acireale” con sigla “CAI - Sezione di Acireale”, struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Siciliano del Club Alpino Italiano. L’associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 2 – Natura L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, nonché al D. Lgs. 460/1997.
SCOPI E FUNZIONI Art. 3 – Scopi L’Associazione ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, nonché di promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato. Per conseguire tali scopi, provvede:
È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse. Art. 4 – Locali sede Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.
TITOLO II SOCI Art. 5 – Soci Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall’Assemblea. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell’attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d’onore della Sezione stessa.
Art. 6 – Ammissione Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull’accettazione. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
Art. 7 – Quota associativa Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.
Art. 8 – Durata La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.
Art. 9 – Dimissioni Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un’altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione. Art. 10 – Perdita della qualità di Socio La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.
Art. 11 – Sanzioni disciplinari Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.
Art. 12 – Ricorsi In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.
TITOLO III SEZIONI Art. 13 – Organi della Sezione Sono organi della Sezione almeno i seguenti: - l’Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 14 – Assemblea L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. L’Assemblea:
Art. 15 – Convocazione L’Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all’anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali. L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno quaranta Soci maggiorenni della Sezione. Art. 16 – Partecipazione Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea; i minori di età possono assistere all’Assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. due deleghe. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.
Art. 17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all’Assemblea.
Art. 18 – Deliberazioni Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l’elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale. Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 – Composizioni e funzioni Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si compone di numero sei componenti, più il Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.
Art. 20 - Durata e scioglimento Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili per due volte e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione, fa eccezione il Presidente sezionale che può essere rieletto una sola volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l’assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 21 - Convocazione Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Art. 22 - Modalità di convocazione Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni tre mesi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.
PRESIDENTE
Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni Sociali completi. Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.
TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 24 - Compiti del Tesoriere Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.
Art. 25 - Compiti del Segretario Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 26 - Composizione e durata Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. È costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell’Assemblea dei Soci. È compito dei Revisori dei conti:
TITOLO IV CARICHE SOCIALI
Art. 27 - Condizioni di eleggibilità Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all’associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano. La gratuità della cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione. Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.
TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività del gruppo stesso. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.
TITOLO VI SOTTOSEZIONI
Art. 29 - Costituzione Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
TITOLO VII PATRIMONIO
Art. 30- Patrimonio Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.
TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE
Art. 31 - Esercizio Sociale Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di una sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.
TITOLO IX CONTROVERSIE
Art. 32 - Tentativo di conciliazione La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.
Art. 33 - Rinvio alle norme del Club alpino italiano Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI. Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall’Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI. Il su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Acireale del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 30 marzo 2007.
Il Presidente della Sezione Il Presidente dell’Assemblea |